Nuova Imu light
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di Sergio Trovato
Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato a enti non commerciali e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività che possono fruire dell’agevolazione, a condizione che le suddette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti beneficiari. La scelta può essere fatta dalle amministrazioni comunali, con il regolamento che disciplina la nuova Imu, nell’ambito dei limiti segnati dalla norma di legge. È uno dei suggerimenti che ha fornito l’Ifel agli enti locali in uno schema di regolamento pubblicato il 30 aprile scorso. In esso è prevista una norma ad hoc che dispone l’esenzione per i fabbricati dati in comodato gratuito registrato agli enti non profit, utilizzati solo per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nell’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, vale a dire quelle sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo, purché le suddette attività siano comprese negli scopi statutari. Per avere diritto al beneficio è richiesta secondo l’Ifel «la presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione». Si tratta di una scelta dell’amministrazione di concedere l’esenzione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 777, della legge di Bilancio 2020 (160/2019). Il comune deve fissare dei paletti per evitare possibili elusioni della norma regolamentare. La ratio è quella di ampliare la platea degli enti che ex lege possono godere del trattamento agevolato, in quanto il citato articolo 7 richiede come requisito essenziale il possesso di diritto dell’immobile in capo al soggetto beneficiario. Va valutata, però, l’opportunità di estendere l’esenzione in caso di concessione di un fabbricato in comodato gratuito, in quanto i requisiti rigidi fissati dalla norma di legge sono stati spesso aggirati e hanno dato luogo a un notevole contenzioso, tuttora pendente, tra amministrazioni pubbliche e enti non profit. Peraltro, occorre sottolineare che il vantaggio fiscale non è diretto all’ente non commerciale, non soggetto al pagamento dell’Imu nella qualità di comodatario, ma al titolare dell’immobile.
Nuova Imu e requisiti. Le agevolazioni Imu per gli enti non commerciali sugli immobili dagli stessi posseduti spettano solo se rispettano le condizioni fissate dalla legge. L’esenzione totale o parziale per gli immobili degli enti non profit, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, deve essere applicata anche con la nuova Imu. L’articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio riconosce agli enti non commerciali il diritto all’esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali. Il comma 759 dispone che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)». Si applica, inoltre, l’esenzione parziale qualora solo una parte dell’immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Al riguardo, la Cassazione (ordinanza 10754/2017) ha precisato che gli enti interessati sono soggetti al pagamento se non svolgono l’attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. Peraltro, l’esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un’impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. La convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali) non esclude la logica del profitto e non conferma che l’obbiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare (ordinanza 3528/2018). Condizione essenziale per fruire dell’esenzione è che per lo svolgimento delle suddette attività vengano richieste rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l’attività con modalità commerciali. Per esempio le attività didattiche, che sono quelle dirette all’istruzione e alla formazione, si ritengono effettuate con modalità non commerciali solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) viene applicata la contrattazione collettiva al personale docente e non docente. Le attività ricettive, invece, devono avere una funzione strumentale, funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale. L’esenzione Imu è prevista anche per le attività ricettive. Per esempio, l’agevolazione non può essere riconosciuta agli enti ecclesiastici che svolgono attività ricettive religiose, ma che in realtà operano come strutture alberghiere.
Requisito essenziale per fruire dell’esenzione è anche il possesso qualificato da parte dell’ente non profit. Per l’esonero non è sufficiente il possesso di fatto.
Altrimenti l’agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L’uso indiretto da parte dell’ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell’esenzione. L’esenzione esige l’identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l’utilizzatore dell’immobile. Come già rilevato, il comune con regolamento ha il potere di estendere l’esenzione all’immobile utilizzato in comodato gratuito dall’ente non commerciale.

